Statuto

Allegato “B” al Repertorio n.7958      Raccolta n.2786   

RETE DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE

Art. 1.

(Costituzione, denominazione, sede)

  1. È costituita l’Associazione nazionale Rete delle Reti di biblioteche italiane – RdR, quale Associazione per il coordinamento dei sistemi bibliotecari italiani e delle biblioteche e di rappresentanza dei sistemi bibliotecari e delle altre forme di gestione delle biblioteche di pubblica lettura e/o comunali. 
  2. Possono aderire all’Associazione: gli enti locali capofila delle convenzioni per la gestione di sistemi bibliotecari in rappresentanza degli aderenti; le aziende speciali, i consorzi, le fondazioni che gestiscono per affidamento diretto degli enti locali i servizi organizzati in sistemi bibliotecari; i Comuni nei quali i servizi bibliotecari sono organizzati in sistemi urbani. 
  3. Possono altresì aderire all’Associazione gli enti locali singoli e associati titolari del servizio bibliotecario e le aziende e fondazioni affidatarie dirette del servizio qualora appartengano a sistemi ovvero reti bibliotecarie che non hanno ancora aderito all’Associazione o qualora non aderiscano ad alcun sistema bibliotecario.
  4. RdR è una associazione volontaria, senza scopo di lucro, costituita ai sensi degli artt. 14 ss. cod. civ., cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs 267/2000 e del D.Lgs 42/2004 relative alle associazioni degli enti locali e delle loro aziende.
  5. RdR ha sede legale in Roma, presso la sede diFederculture, in Via Giuseppe Zanardelli n.34.
    L’assemblea ha piena facoltà di istituire ovunque sedi secondarie, uffici, delegazioni, rappresentanze e sopprimerle.
  1. RdR, fino a diversa decisione da parte degli associati, ha durata sino al 2050, prorogabile per volontà degli associati.
  2. RdR può promuovere e aderire ad Associazioni e Organismi nazionali ed internazionali, aventi medesimi scopi.

 

Art. 2

(Finalità)

  1. RdR si propone di realizzare un piano di cooperazione esteso a livello nazionale per sostenere e mettere in comune idee, processi, funzioni e strumenti in una dimensione di lavoro in grado di accogliere e invitare al confronto reciproco biblioteche e reti di biblioteche. In particolare, finalità di RdR sono:
  2. a) svolgere attività di rappresentanza presso terzi e di promozione dell’immagine dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche locali; 
  3. b) favorire lo sviluppo delle biblioteche locali creando un ambito cooperativo no profit tra reti bibliotecarie italiane ed europee di respiro nazionale o regionale e internazionale che renda possibili progetti di grande dimensione, realizzando al tempo stesso economie di spesa;
  4. c) mettere in comune tra i partecipanti le risorse creative, ideative, strumentali, informative in una logica mutualistica, affrontando equamente costi e investimenti, laddove necessari, oppure facendo circolare gratuitamente conoscenze e competenze, documenti e materiali;
  5. d) sostenere un processo di crescita quantitativa e di raggiungimento di massa critica che permettano di ottenere non solo risultati economici ma un sostanziale mutamento qualitativo;
  6. e) produrre innovazione, grazie all’uso di avanzate piattaforme tecnologiche e progettualità condivise per far evolvere le biblioteche pubbliche e i loro servizi alle comunità di riferimento. Se ottimizzazione ed efficacia sono requisiti fondamentali del progetto, il presupposto da cui la Rete delle Reti muove è che essa agisca come motore dei processi innovativi;
  7. f) stimolare la nascita di un mercato delle biblioteche in grado di superare l’estrema frammentazione del settore e permetta alle biblioteche di proporsi ai fornitori di servizi in modo più credibile grazie alla forza dei numeri e delle idee;
  8. g) fornire strumenti di assistenza e supporto amministrativo, giuridico, progettuale, tecnico e gestionale;
  9. h) promuovere relazioni con gli organismi rappresentativi dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche di pubblica lettura a livello nazionale e internazionale;
  10. i) svolgere attività di fund raising e di crowdfunding per sostenere finalità e progetti dell’Associazione;
  11. j) incentivare la creazione di forme ottimali di gestione dei servizi culturali, turistici ed ambientali e degli altri settori rappresentati;
  12. k) svolgere servizi a favore degli Associati nel campo finanziario, economico, tecnico, informatico e digitale, della formazione e comunicazione, legale e amministrativo e rappresentarli negli organismi nazionali ed internazionali del settore ed in tutte le iniziative e trattative con ogni soggetto pubblico o privato per il raggiungimento degli scopi sociali.
  13. Per il raggiungimento dei propri obiettivi RdR promuove attività, quali:
  14. a) Ricerche;
  15. b) Corsi di studio;
  16. c) Sondaggi;
  17. d) Studi;
  18. e) Attività di informazione;
  19. f) Pubblicazione di periodici su carta e on-line;
  20. g) Attività di formazione;
  21. h) Assistenza e consulenza a favore degli Enti associati e di tutte le reti bibliotecarie italiane e delle singole biblioteche
  22. i) Convegni, seminari;
  23. j) Attività di comunicazione rivolta al pubblico con l’obiettivo di promuovere, diffondere e valorizzare la biblioteca quale risorsa di servizi per le comunità locali
  24. k) Produzione e distribuzione da parte della Rete delle Reti di prodotti e servizi propri, dei soci e di altri soggetti.
  25. Per il conseguimento delle proprie finalità, RdR può altresì:
  26. a) partecipare ad associazioni riconosciute, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima; l’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  27. b) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitale, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
  28. c) svolgere altre attività di natura economica, finanziaria e commerciale che siano connesse a quelle istituzionali ed utili al perseguimento degli scopi
  29. Nello svolgimento delle sue attività, l’Associazione, in quanto organismo di diritto pubblico, può stipulare accordi di cooperazione con le amministrazioni pubbliche e gli organismi di diritto pubblico alle condizioni stabilite dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs 50/2016. Può altresì stipulare contratti e convenzioni e svolgere qualunque altra operazione strumentale al perseguimento delle finalità dell’Associazione.

 

Art. 3

(Iscrizione, recesso, decadenza)

  1. Sono soci di RdR gli enti di cui all’art.1 che aderiscono all’associazione e abbiano versato la quota associativa annuale, stabilita dall’assemblea dei soci.
  2. L’adesione ha validità per l’intera durata dell’associazione, fatto salvo il recesso da comunicare a RdR tramite posta elettronica certificata entro il 31 ottobre di ogni anno e con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. In mancanza di recesso nei tempi previsti, il socio è impegnato a versare la quota annuale determinata dall’Assemblea dei soci entro il termine dalla stessa stabilito. Il recesso non libera dall’obbligo di versamento dell’intero contributo associativo per l’anno in cui lo stesso è stato comunicato.
  3. L’associato che non versa i contributi associativi entro i termini stabiliti con deliberazione preventiva e di carattere generale dall’Assemblea non può esercitare i diritti associativi nei confronti dell’associazione e nel caso in cui la morosità sia pari alla somma dei contributi associativi dovuti per tre anni decade dalla qualità di associato.
  4. La decadenza è dichiarata dall’Assemblea alla prima seduta utile, con formale decisione portata a conoscenza dell’ente interessato.
  5. L’avvenuta decadenza non è condizione ostativa ai fini di una nuova adesione.
  6. I rappresentanti dell’ente che ha deliberato il recesso, o che sia stato dichiarato decaduto da socio, decadono, con effetto immediato, dalla carica, nazionale o regionale, eventualmente ricoperta negli organi di RdR.
  7. L’adesione a RdR comporta altresì l’obbligo di:
  8. a) osservare le norme contenute nel presente statuto e le deliberazioni adottate dai competenti organi statutari;
  9. b) comunicare tutti i dati, le notizie, le informazioni che RdR ritenga utile richiedere ai fini del conseguimento dei propri scopi.

 

Art. 4.

(Esclusione dei Soci)

  1. La qualità di socio si perde:
  2. a) per recesso presentato nei modi previsti dall’art. 3, comma 2, del presente statuto;
  3. b) per morosità: il Socio che non versi le quote associative a RdR per un ammontare pari a tre annualità, decade. La decadenza, previa diffida da parte del Presidente, è dichiarata dall’Assemblea;
  4. c) per espulsione, deliberata dall’Assemblea, su proposta motivata della Giunta esecutiva o su richiesta di almeno un quinto degli aderenti, in caso di comportamenti del socio contrari alle finalità e agli obiettivi dell’associazione, fermo restando l’obbligo di pagamento del contributo annuale a carico del socio espulso.

 

Art. 5

(Amici di RdR)

  1. Possono aderire all’Associazione, nella qualità di “Amici di RdR” e con i diritti di cui all’art.13 gli enti culturali che versano il contributo annuale stabilito dall’Assemblea che ne approva l’accettazione.

 

Art. 6.

(Organi)

Sono Organi di RdR:

  1. a)L’Assemblea;
  2. b)La Giunta esecutiva;
  3. c)Il/la Presidente e il/la Vicepresidente;
  4. d)La Commissione Tecnica.

Supportano l’esercizio delle competenze degli organi: il Comitato di Coordinamento, il/la Coordinatore/Coordinatrice, il Comitato Consultivo e il Revisore Unico

Art. 7

(Assemblea)

  1. L’assemblea è l’organo di indirizzo politico-amministrativo, composto da un rappresentante per ogni socio. La stessa è convocata, di regola con cadenza almeno semestrale.
  2. Hanno diritto di voto i Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi. Ciascun socio è portatore di un voto – espresso in millesimi e in modo tale che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a mille – corrispondente alla propria quota associativa. Nessun socio gode di un diritto di voto in Assemblea superiore ai cento millesimi, qualunque sia la sua quota associativa. Partecipano alle sedute dell’Assemblea, senza diritto di voto, il Coordinatore/la Coordinatrice della Commissione Tecnica e un/una rappresentante del Comitato consultivo.
  3. La convocazione è disposta dal/dalla Presidente, che determina l’ordine del giorno.
  4. L’Assemblea è convocata con almeno quindici giorni di preavviso.
  5. Ogni associato partecipa all’Assemblea con il proprio rappresentante legale, o suo delegato. La delega per la partecipazione all’Assemblea può anche essere attribuita a un altro associato. Nessun associato può rappresentare più di sette altri associati nell’ambito della medesima seduta dell’Assemblea.
  6. Presidente dell’Assemblea è il/la Presidente di RdR. In caso di suo impedimento o assenza, è sostituito/a dal/dalla Vicepresidente.
  7. L’assemblea al suo interno nomina un segretario con compiti di verbalizzazione.
  8. L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza delle quote associative e delibera a maggioranza delle quote associative presenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il trenta per cento delle quote associative e delibera a maggioranza delle stesse. Ai fini del presente comma, per quote associative si intendono esclusivamente quelle degli associati aventi diritto di voto.
  9. L’assemblea può svolgersi anche da remoto. A tal fine la convocazione ne fa espressa menzione, con individuazione delle modalità che consentano la completa possibilità di espressione da parte dei partecipanti e il corretto esercizio del diritto di voto sulle deliberazioni poste all’ordine del giorno. Per le deliberazioni che devono essere adottate con voto segreto degli associati, il regolamento stabilisce le modalità più idonee a tutela della segretezza dei voti espressi.
  10. I lavori preparatori delle sedute dell’assemblea possono essere effettuati da Commissioni formate in seno all’Assemblea, secondo il regolamento deliberato dall’Assemblea a tale scopo.
  11. Un apposito regolamento disciplina in attuazione dello Statuto le modalità di svolgimento dell’assemblea.

 

Art. 8

(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

  1. a) elegge il/la Presidente, il/la Vicepresidente e i consiglieri della Giunta esecutiva di propria competenza;
  2. b) nomina il Revisore unico, determinandone il compenso;
  3. c) approva il Bilancio economico di previsione annuale e il Piano Programma annuale presentati dalla Giunta esecutiva;
  4. d) approva il Bilancio consuntivo annuale e i relativi allegati;
  5. e) stabilisce, entro il mese di giugno, la quota associativa annuale da versare dall’esercizio successivo, nonché eventuali contributi a carico degli associati, determinando l’ammontare e le modalità di versamento, tenuto conto dei fabbisogni finanziari dell’Associazione;
  6. f) stabilisce i contributi economici degli “Amici di RdR”;
  7. g) delibera la decadenza e l’espulsione, per gravi motivi, dell’associato;
  8. h) delibera l’acquisto e la vendita di beni immobili e mobili registrati, nonché gli investimenti aventi ad oggettoimpegni pluriennali da parte dell’associazione;
  9. i) delibera l’apertura di linee di credito e l’assunzione di mutui;
  10. j) definisce i limiti dell’assunzione di personale a tempo indeterminato;
  11. k) delibera le modifiche dello Statuto.

 

Art. 9

(Presidente e Vicepresidente)

  1. Il Presidente e Vicepresidente sono eletti con voto palese dall’Assemblea tra i suoi membri.
  2. A tal fine, fino all’inizio della seduta di elezione, i membri dell’assemblea possono presentare una o più candidature alle cariche di presidente e vicepresidente dell’associazione.

In caso di presentazione di un solo nominativo alla carica di presidente e di un solo nominativo alla carica di vicepresidente, la loro elezione avviene per acclamazione.

  1. In caso di pluralità di candidature, ciascun membro dell’assemblea avrà diritto ad esprimere una sola preferenza e risulterà eletto presidente il/la candidato/a che avrà ottenuto più voti e vicepresidente il candidato/a secondo classificato.
  2. Il Presidente e Vicepresidente restano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un solo altro mandato. In caso di cessazione anticipata della carica per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica presso l’ente socio rappresentato, l’Assemblea procede alla nuova nomina limitata alla durata residua della carica.
  3. Il/La Presidente:
  4. a) ha la rappresentanza legale dell’Associazione;
  5. b) convoca la Giunta esecutiva e l’Assemblea e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni;
  6. c) stipula gli accordi, le convenzioni e i contratti i cui schemi siano stati approvati dall’Assemblea o dalla Giunta esecutiva;
  7. d) Il/La Vicepresidente sostituisce il/la Presidente in caso di assenza o impedimento.

 

Art. 10

(Giunta esecutiva)

  1. La Giunta esecutiva è composta dal/la Presidente, dal/la Vicepresidente, dal/la Coordinatore/Coordinatrice della Commissione Tecnica e da ulteriori quattro consiglieri, eletti dall’assemblea al proprio interno. Al fine di garantire la massima rappresentanza della base associativa l’assemblea prima dell’elezione può stabilire di elevare a sei il numero dei consiglieri.

Alle sedute della Giunta esecutiva possono partecipare, senza diritto di voto, altri componenti della Commissione Tecnica, la cui presenza sia considerata dalla Giunta esecutiva rilevante per le decisioni da assumere.

  1. Le candidature alle cariche di Consigliere possono essere presentate fino all’inizio della seduta dell’Assemblea di elezione dei consiglieri della Giunta esecutiva.
  2. A ciascun associato è attribuito il diritto di esprimere una preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di preferenze espresse dall’Assemblea.
  3. La Giunta esecutiva resta in carica per tre anni. In caso di cessazione, per qualunque causa, dei Consiglieri eletti ai sensi dei commi 2 e 3, subentra il candidato successivo per numero di preferenze ottenute dall’Assemblea.

 

Art. 11

(Compiti della Giunta esecutiva)

  1. La Giunta esecutiva provvede a:
  2. a) redigere e sottoporre all’assemblea per l’approvazione il bilancio di previsione annuale, il piano programma e il bilancio consuntivo;
  3. b) articolare le linee strategico-programmatiche della Rete delle Reti definite dall’Assemblea;
  4. c) deliberare l’acquisizione di forniture e servizi per il perseguimento delle finalità dell’associazione;
  5. d) nominareil direttore operativo con incarico a tempo determinato, stabilendone le eventuali deleghe;
  6. e) deliberare l’assunzione di personale nei limiti stabiliti dall’assemblea;
  7. f) approvare lo schema di contratti, accordi, convenzioni;
  8. g) costituire gruppi di lavoro;
  9. h) autorizzare l’adesione dei richiedenti all’associazione;
  10. i) svolgere ogni attività di amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia di competenza dell’assemblea o della Commissione tecnica.

 

Art. 11-bis

(Direttore)

  1. La Giunta nomina il Direttore che provvede al coordinamento delle attività di RdR, alla organizzazione del personale, alla gestione finanziaria ed economica e comunque alla gestione ordinaria dell’Associazione nei limiti e in conformità degli atti deliberati dall’Assemblea e dalla Giunta Esecutiva e delle deleghe attribuite al Direttore dalla Giunta esecutiva.
  2. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e della Giunta esecutiva. 

 

Art. 12

(Commissione tecnica)

  1. La Commissione Tecnica è composta da tutti i responsabili o loro delegati dei servizi bibliotecari degli associati così come individuati all’art. 1 comma 2 e 3.
  2. La Commissione Tecnica elegge tra i suoi membri il/la Coordinatore/Coordinatrice, cui spetta di convocare, presiedere e condurre le sedute della Commissione Tecnica, nonché di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell’Assemblea, oltre che essere componente della Giunta esecutiva.
  3. 3. Spetta alla Commissione Tecnica:
  4. a) collaborare con il Direttore per la predisposizione del programma annuale e pluriennale delle attività dell’Associazione e del correlativo budget di spesa, tenuto conto delle entrate dell’Associazione;
  5. b) effettuare proposte alla Giunta esecutiva e all’Assemblea sulle modalità di svolgi-mento e sui contenuti delle attività programmate;
  6. c) organizzare sotto il profilo tecnico gli studi e approfondimenti per il migliore svolgimento delle attività e il migliore perseguimento delle finalità dell’Associazione, a supporto del direttore o su incarico dell’Assemblea e della Giunta esecutiva;
  7. d) esprimere pareri sulle questioni che le sono demandate dall’Assemblea e dalla Giunta esecutiva.
  8. La Commissione Tecnica è convocata di regola con cadenza almeno semestrale.
  9. Per lo svolgimento delle proprie competenza, la Commissione Tecnica si avvale di un Comitato di Coordinamento, la cui composizione è disciplinata da regolamento approvato dalla Commissione Tecnica, e può istituire gruppi di lavoro.
  10. Il Comitato di Coordinamento provvede a:
  11. a) collaborare con il Direttore nella redazione del portale on line organizzando gli interventi dei membri della Consulta e tenendo le fila del calendario editoriale;
  12. b) facilitare, coordinare e sostenere l’attività dei gruppi di lavoro;
  13. c) coordinare le progettualità individuate come di interesse comune;
  14. d) aprire un flusso di comunicazione stabile con gli “Amici di RdR”;
  15. e) ricercare eventuali nuovi canali di finanziamento per il sostegno delle attività legate allo sviluppo degli obiettivi.
  16. f) svolgere per conto della Commissione Tecnica funzioni consultive e di supporto nei confronti dell’Assemblea e della Giunta esecutiva.

Le sedute della Commissione Tecnica e del Comitato di Coordinamento possono svolgersi anche da remoto. A tal fine la convocazione ne fa espressa menzione, con individuazione delle modalità che consentano la completa possibilità di espressione da parte dei partecipanti e il corretto esercizio del diritto di voto sulle deliberazioni poste all’ordine del giorno.

Art. 13

(Comitato consultivo)

  1. Il Comitato Consultivo è composto dai rappresentanti degli “Amici di RdR”.
  2. Il Comitato consultivo esprime pareri non vincolanti all’Assemblea e alla Giunta esecutiva relativamente ai seguenti atti:
  3. a) piano programma e bilancio preventivo annuale;
  4. b) articolazione delle linee strategiche e programmatiche dell’Associazione;
  5. c) ogni altro atto che abbia ad oggetto la programmazione delle attività dell’Associazione per il perseguimento delle sue finalità.
  6. Il Comitato Consultivo elegge al proprio interno un/a Coordinatore/ Coordinatrice, cui spetta la convocazione del Comitato anche su richiesta di almeno cinque dei suoi membri. Le sedute del Comitato di Coordinamento possono svolgersi anche da remoto, se lo abbia stabilito l’avviso di convocazione.
  7. Il Comitato Consultivo nomina un/a suo/a componente quale rappresentante senza diritto di voto nell’Assemblea e nella Commissione Tecnica.

 

Art. 14.

(Revisore Unico)

  1. L’assemblea, quando sia imposto dalla legge o da essa ritenuto opportuno, nomina il Revisore Unico a maggioranza assoluta dei suoi membri.
  2. Il Revisore Unico nominato deve essere iscritto nel Registro nazionale dei Revisori legali ed esercita le revisione legale dei conti.
  3. La carica di Revisore è incompatibile con quella di componente degli altri Organi associativi.
  4. Il Revisore Unico verifica l’amministrazione dell’Associazione sotto il profilo economico. Esamina il conto consuntivo, predisponendo apposita relazione annuale per l’Assemblea. Predispone, negli stessi termini temporali, l’informazione sulla situazione finanziaria dell’Associazione.
  5. Il Revisore Unico è invitato permanente alle sedute dell’Assemblea e della Giunta esecutiva.
  6. Al Revisore Unico è attribuita, nella misura stabilita dall’assemblea, una indennità di carica.
  7. Il Revisore Unico rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.

 

Art. 15

(Risorse e contributi associativi)

  1. Il finanziamento dell’Associazione è costituito:
  2. a) dai contributi annuali versati dagli Associati e dagli “Amici di RdR”;
  3. b) dai contributi volontari e straordinari degli associati;
  4. c) dai proventi di convegni, di progetti o di iniziative di studio, ricerca e formazione e dalle attività riferibili alle finalità dell’Associazione;
  5. d) dai proventi di attività, progetti, convenzioni o servizi svolti dall’associazione;
  6. e) da contributi di soggetti privati, previa valutazione positiva da parte della Giunta esecutiva e purché finalizzati al miglioramento dei servizi alla P.A. e al Cittadino – utente;
  7. f) da contributi pubblici e/o dell’Unione Europea;
  8. g) dai proventi di altra natura.

 

Art. 16

(Fondo di dotazione)

  1. L’Associazione ha un fondo di dotazione iniziale pari a Euroquindicimila (15.000), versato dagli associati all’atto della costituzione dell’Associazione in misura proporzionale alle rispettive quote associative.
  2. Il fondo di dotazione viene incrementato per effetto delle nuove adesioni di altri soci e degli accantonamenti disposti dall’Assemblea.

 

Art. 17.

(Esercizio finanziario)

  1. L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Alla fine di ogni esercizio la Giunta esecutiva procede alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  3. Il bilancio di esercizio è depositato presso la sede dell’Associazione negli otto (8) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

 

Art. 18

(Modifiche statutarie)

  1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’assemblea dalla Giunta esecutiva, anche su parere espresso dalla Commissione Tecnica o dal Comitato Consultivo, o da almeno cinque associati.

L’Assemblea convocata per modificare lo Statuto è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il trenta percento degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 19

(Devoluzione del patrimonio dell’Associazione in caso di liquidazione)

  1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, in sede di liquida-zione i beni appartenenti alla stessa saranno retrocessi agli Enti che li hanno conferiti all’Associazione, ove ciò sia stabilito negli atti di conferimento.
  2. I beni acquistati direttamente dall’Associazione saranno devoluti ai Soci che ne fanno richiesta, pagandone il valore residuo, prima di essere posti in vendita a terzi.
  3. L’eventuale attivo derivante dalle operazioni di liquidazione, soddisfatti i creditori, è ri-partito tra gli associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
FIRMATO: GIUSEPPE DE RIGHI – ALICE FIORLETTA (I.S.)