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Pubblicate le disposizioni attuative per ilContributo alle biblioteche per acquisto libri 2025


Franco Perini
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Edizione 2025-2026 – Fondo editoria libraria – D.L. 201/2024 art. 3 comma 2

D.M. 272 del 05/08/2025 "Disposizioni attuative della misura di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante "Misure urgenti in materia di cultura" convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16"


Franco Perini

Direzione Biblioteca Civica di Cologno Monzese

P.za Mentana, 1 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALIA

☎ +39 02 253.08.367


   
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Franco Perini
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Vorrei mettere in evidenza aspetti problematici contenuti nelle Disposizioni attuative della misura di cui all’articolo 3 comma 2 del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante Misure urgenti in materia di cultura convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2025, n. 16

Le considerazioni che seguono sono strettamente legate alla mia esperienza di bibliotecario di ente locale in biblioteche di pubblica lettura, dal momento che le disposizioni in oggetto riguardano una più ampia tipologia di biblioteche, sicuramente sono presenti nel testo ulteriori aspetti problematici che non sono in grado di cogliere.

Art. 2 (Soggetti beneficiari e requisiti)

  1. Nella domanda di contributo, da sottoscriversi mediante firma digitale, deve essere dichiarata sotto la diretta responsabilità del Sottoscrittore la sussistenza del requisito dell’apertura al pubblico della biblioteca, data dal soddisfacimento contemporaneo delle seguenti condizioni:

- accesso libero e gratuito, che non subordini l’ammissione dell’utente al versamento di quote di iscrizione o alla produzione di credenziali di studio o di ricerca;

- offerta, in forma gratuita, almeno dei servizi di lettura e consultazione in sede, per almeno 12 ore la settimana;

- effettuazione di almeno un evento culturale al mese (ovvero dodici eventi nell’arco di un anno solare), in collaborazione con associazioni culturali o di promozione turistica, scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti di ricerca, piccoli editori, istituti culturali, ovvero organizzazioni iscritte al registro unico nazionale del terzo settore;

- periodi di chiusura al pubblico, comunque qualificati, non superiori alle quattro settimane su base annuale.

 

 Il comma tre, dell’art. 2 della bozza delle disposizioni attuative presenta sicuramente diversi profili problematici.

La ratio del dispositivo è sicuramente quello di individuare dei requisiti minimi di servizio per le biblioteche affinché possano beneficiare del contributo che, ricordiamolo è destinato all’acquisto di libri affinché questi vengano poi messi gratuitamente a disposizione del pubblico.

Il primo requisito, accesso libero e gratuito alla biblioteca e quindi al patrimonio che si va ad incrementare con il fondo, è congruente con lo scopo sopra evidenziato.

Il secondo requisito prevede un orario minimo settimanale di apertura. Anche questo requisito è, in linea di principio, congruente; anche se è opinabile se le 12 ore settimanali senza ulteriori indicazioni di fasce orarie sia un criterio ottimale.

Il terzo requisito invece è sicuramente problematico sotto diversi profili, prevedendo:

- effettuazione di almeno un evento culturale al mese (ovvero dodici eventi nell’arco di un anno solare), in collaborazione con associazioni culturali o di promozione turistica, scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti di ricerca, piccoli editori, istituti culturali, ovvero organizzazioni iscritte al registro unico nazionale del terzo settore;

Profilo di merito.
Il requisito dell’effettuazione di un certo numero di eventi culturali nell’anno non è congruente con le finalità del fondo, destinato, ricordiamolo all’acquisto di libri affinché questi vengano poi messi gratuitamente a disposizione del pubblico. Questo requisito non è idoneo a discriminare correttamente le biblioteche più meritevoli rispetto alle finalità del fondo non essendo la produzione di “eventi culturali” lo scopo principale di una biblioteca e non avendo detta produzione alcun impatto sulla messa a disposizione delle risorse per le quali si finanzia l’acquisto.
Sempre sotto un profilo di merito non si capisce quale sia, rispetto alle finalità del fondo, il valore aggiunto derivante dal fatto che detti “eventi culturali” debbano essere stati organizzati in collaborazione con soggetti terzi.
Davvero si intende dire che se l’evento non è organizzato con soggetti terzi non è rilevante ai fini della domanda di contributo? Oppure si deve intendere che è rilevante anche se gli eventi sono organizzati in collaborazione con soggetti terzi?
La previsione che l’editore coinvolto nella progettazione dell’evento culturale debba essere “piccolo” (qualsiasi cosa significhi “piccolo”) affinché l’evento sia riconosciuto al fine dell’erogazione del contributo fa riferimento ad un dettaglio che, in questo contesto, dovrebbe essere irrilevante.

Profilo formale.
Il dispositivo fa riferimento a espressioni che andrebbero definite, come “evento culturale”, “collaborazione”, “piccoli editori”.
La richiesta che il partner del terzo settore sia iscritto al registro unico nazionale non tiene conto della presenza di registri regionali.

Infine, il quarto requisito, che prevede che i periodi di chiusura al pubblico non siano superiori alle quattro settimane su base annuale rischiano di essere troppo stretti per le piccole biblioteche con personale minimo a disposizione.

Articolo 7 (Utilizzo del contributo e controlli)

  1. al fine di esaltare la diversità culturale e per dare spazio e visibilità alle voci locali emergenti, espressione delle comunità territoriali, una quota non inferiore al 10% dell’importo assegnato a ciascuna biblioteca è da destinarsi all’acquisto di prodotti dell’editoria di prossimità, con specifico riferimento ai libri pubblicati da piccole e medie imprese editoriali, di autori locali o che trattino temi di interesse per la comunità geografica di riferimento della biblioteca. l’obbligo non si applica alle biblioteche di cui al comma precedente   e a quelle la cui politica delle acquisizioni non preveda una sezione di storia e cultura locale

Qui la criticità si riscontra ancora una volta nelle genericità di espressioni come “piccole e medie imprese editoriali” e “autori locali”.

Il riferimento ad autori […] che trattino temi di interesse per la comunità geografica di riferimento della biblioteca non è correttamente formulato se, con l’espressione, indicata si intendeva fare riferimento ad autori che trattino temi di interesse locale.

 


Franco Perini

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(@fabio-gentilin)
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Da come è scritto il decreto (paradossalmente) possono accedere ai contributi le biblioteche che hanno organizzato la festa della porchetta con la locale Pro loco (evento di cultura gastronomica) mentre le biblioteche che autonomamente hanno organizzato corsi di intelligenza artificiale generativa o information literacy purtroppo no. La nostra piccola biblioteca ha organizzato, gestito e finanziato ben più di 12 eventi culturali all'anno ma non potrà accedere ai contributi.

Fabio Gentilin

Biblioteca comunale di Pianiga (VE)

Via Roma n. 67

30030  Pianiga (VE)

Tel. 0415196289

e-mail: fabio.gentilin@comune.pianiga.ve.it

sito web: www.comune.pianiga.ve.it

 



   
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@fabio-gentilin bravo, è tutto assurdo, l'evento deve essere organizzato con un piccolo editore, se l'autore con cui fai una serata è Adelphi o Einaudi non vale nulla. Ma poi esiste un albo ufficiale dei piccoli editori? Sotto quale fatturato un editore è piccolo? Quando è "locale"?



   
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(@fabio-gentilin)
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@pomino Informo che l'avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo pubblicato oggi ha (fortunatamente) completamente ribaltato le disposizioni del decreto ministeriale e ammette anche gli eventi organizzati autonomamente dalle biblioteche.

 


   
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(@pomino)
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evviva, in effetti adesso cambia tutto:

...un evento culturale al mese (ovvero dodici eventi nell’arco di un anno solare). Si precisa che il criterio va inteso in senso programmatico, non essendo vincolato dal decreto ministeriale a un periodo cronologico definito. Tali eventi, a mero titolo esemplificativo, possono consistere in presentazioni editoriali, visite guidate, attività didattiche di ogni tipo, partecipazioni a festival, rassegne o altre manifestazioni anche a carattere locale, spettacoli, convegni, meeting, conferenze, nonché iniziative di promozione della lettura, divulgative o di aggiornamento professionale, anche in adesione a campagne nazionali o a iniziative d’istituto, di sistema o di rete, effettuate nei locali della biblioteca ovvero sul territorio, organizzate autonomamente dalla biblioteca ovvero in collaborazione o su iniziativa di soggetti esterni;

Restano i vincoli sugli acquisti di pubblicazioni di nartura locale, peccato.



   
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(@fabio-gentilin)
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@pomino Informo che oggi il Ministero della Cultura ha ufficializzato il raddoppio dello stanziamento (da 30 a 60 milini di euro) per l'acquisto libri da parte delle biblioteche per il bando appena chiuso. Devo ancora capire però come spendere il 10% del contributo a favore della "editoria di prossimità" per l'acquisto di libri "pubblicati da piccole e medie imprese editoriali". Intendono che l'editore deve avere la sede nel Comune dove la biblioteca ha richiesto il contributo, nella Provincia sede della biblioteca o nella Regione?. In base a che parametro un editore deve ritenersi medio o piccolo?



   
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Franco Perini
(@franco)
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È STATO PUBBLICATO https://biblioteche.cultura.gov.it/it/notizie/notizia/FONDO-EDITORIA-LIBRARIA-DL-201-2024-00001/   l'elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro della cultura n. 272 del 5 agosto gennaio 2025 contenente disposizioni per la concessione di contributi alle biblioteche per l’acquisto di libri.


Franco Perini

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